POTERE DI GRAZIA
Il Presidente Ciampi ricorre alla Consulta affinché sia definita la competenza costituzionale circa la concessione della grazia, in seguito all'ostruzionismo e al diniego di leale collaborazione oppostigli dal ministro Castelli.La quaestio juris è controversa ed elementi di non scarso rilievo militano a favore di ambedue le tesi.
E infatti:per l'interpretazione che configura il potere di grazia come atto duale si invoca l'art.89 Costituzione (nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti,che ne assumono la responsabilità);ebbene,la prassi costituzionale ha esteso tale norma nella sua applicabilità anche ai casi ove ministri proponenti non ve ne siano,esigendo la controfirma dei ministri competenti.Quindi,la controfirma del Ministro della Giustizia avrebbe carattere sostanziale:non carattere di mero controllo di legalità e di segno notarile,bensì il significato di dichiarazione di volontà;e ancora,si sostiene,non può essere il Presidente investito di tale potere autonomamente alla luce di una sua irresponsabilità politica e giuridica,la quale è contra assunta dal ministro(proponente o competente).Peraltro lo stesso istituto della controfirma e la irresponsabilità del Capo dello Stato appaiono a questo filone esegetico come chiaro principio secondo cui il potere decisionale è attribuito all'Esecutivo,sul quale il Presidente,vigile potere negativo e alto bastione di difesa della Costituzione,è garante della rule of law nello svolgimento della attività governativa.E certamente sul piano positivo non si può obiettare,almeno in via definitiva ed inoppugnabile,alcunché.E'questa,l'interpretazione del potere di grazia come potere duale,anche la posizione d'un autore come Temistocle Martines e di una cospicua corrente di costituzionalisti.
Quanti invece propendono x il potere di grazia quale prerogativa del Presidente della Repubblica iniziano il ragionamento giuridico dall'articolo 87,comma 11:(il Presidente della Repubblica)può concedere grazia e commutare le pene.Dunque,può;il che implica la necessità,l'autonomia e la sufficienza della volizione di quest'ultimo organo;certo,la controfirma sarà sempre necessaria:ma solo come atto notarile,avrà il contenuto soltanto di formale controllo di legalità esonerante(come vuole la Costituzione)il Presidente da qualsiasi responsabilità politica e giuridica.Pertanto a mio parere,infine questo potere spetta al solo Presidente;sarà atto formalmente e sostanzialmente presidenziale.
Ma veniamo ora alle cause contingenti che hanno condotto tale controversia innanzi all'Alta Corte.
Questo conflitto in potenza ha sempre covato al di sotto delle norme costituzionali;è un problema interpretativo che sorge alla lettura delle norme positive precedentemente da me richiamate.Ma non era mai venuto a esistenza,giacché,in spirito di leale collaborazione,il Ministro e il Presidente avevano finora sempre raggiunto soluzioni condivise (Oscar Luigi Scalfaro,intervista a Repubblica,qualche giorno fa).E' ora che l'acrimonia politica giunge a invadere tutti i campi,anche i più sacri(lottizzazione delle cariche per le Autorità Indipendenti,nomina di esponenti della maggioranza al seggio di Presidente del Senato e della Camera,contro ogni prassi costituzionale che ne vorrebbe almeno uno da attribuirsi alla minoranza),che sorge la (ormai già)vexata quaestio.Oscar Luigi Scalfaro a Repubblica ancora,a riguardo del conflitto di attribuzioni sollevato davanti alla Consulta, dichiara che si tratta comunque di una normale dialettica costituzionale che si volge a chiarire sempre di più l'assetto della forma di governo;in ciò dissento con l'emerito Presidente ritenendo piuttosto che sia quetsa la spia di tensioni e collisioni nell'ordinamento dei poteri,in cui taluni cercano di sopraffare gli altri con sconosciuta arroganza e disprezzo delle norme costituzionali e di etichetta costituzionale le più elementari.Ed è per questo dunque che,se anche una interpretazione letterale non consente una sicura e definitiva risoluzione del problema,bisogna affidare questa competenza al Presidente della Repubblica:unico potere super partes che rende indisponibile alla politica militante scelte che attengono all'aequitas,benignitas e misericordia le quali sono e pare diverranno sempre più estranee al gioco politico.In ultima analisi,non si può consentire che la destra tiri fuori i terroristi neri e la sinistra i brigatisti e le formazioni extraparlamentari;e neppure che pongano veti di origine strattamente legata all'appartenenza politica alla scelta,che dev'essere come presuppone la costituzione sofferta e meditata,del Presidente.Insomma è un potere extrapolitico o prepolitico o metapolitico;è anzi quest'ultimo aggettivo che sceglierei per meglio chiarire il mio pensiero.Se non si tratta,come ovviamente non si tratta,di un potere di discendenza medievale(il sovrano concede la grazia derogando nel caso concreto alla norma generale e astratta)come ha detto retoricamente l'on.Sgarbi,si tratta tuttavia di un potere che per la sua natura dev'essere affidato alla coscienza dell'Organo più elevato nella gerarchia dei poteri costituzionali,massimamente legittimato dall'elezione a maggioranza qualificata,sicuramente super partes perché rappresenta la Repubblica e non una sua parte,infinitamente libero nel giudizio perché irresponsabile policamente e giuridicamente.Non è invece il terreno per battaglie di bassa cucina politica e di messaggi di vendetta e riscatto contro antichi nemici che si è aspettato sul fiume della vita come recita il saggio cinese o di assoluzione per gli scheletri nell'armadio di un passato politico controverso e vergognoso.
Spero di non essere stato troppo noioso e lungo nell'esposizione;mi piacerebbe conoscere la vostra idea,moltissimo,perchè se non ne parliamo noi di 'ste cose,chi ne parla,la facoltà di ingegneria????Soprattutto voglio ascoltare il mio amico UnioneStudentesca 
Alla prossima,e per chi ha letto eroicamente fino alla fine,GRAZIE
GABRIELE TROMBETTA
Commenti
Come al solito ti limiti in una gretta polemica politica da pankabbestia acculturato..!! tu puoi molto di più!!
Il tuo testo è leggibile, anche se molto semplicistico nella prima parte, è invece non degno di te nella seconda. E per quella parte certo non butterò tempo.
L’analisi giuridica della problematica DEVE essere così strutturata, trovando la risposta alle seguenti domande:
a) cosa è la grazia?come istituto meta-ordinamentale (oggi come ieri, nel nostro ordinamento come in quelli stranieri) che fini ha, e prasseologicamente come opera?
b) Nel disegno costituzionale cosa era inteso per grazia? Quali furono le opzioni in costituente tra cui i costituenti scelsero, e seguendo quale ordine di idee? A contrario si otterranno validissime informazioni per escludere determinate concezioni che, sulla scorta dei costituenti, devono essere evitate, e perché nel nostro ordinamento non sono contenute.
c) Definito quindi l’operare prasseologico dell’istituto; sarà necessario verificare l’attribuzione della funzione costituzionale di concedere la grazia.
d) Ancora, sarà necessario, per uno studio scientifico fatto con criterio, uno studio meta-ordinamentale per comprendere la strutturazione del potere-funzione di grazia nei differenti tipi di ordinamento.
e) A ciò seguirà una analisi dei lavori preparatori della costituente, di modo da evidenziare le scelte dei costituenti, o le opinioni prevalenti, o perlomeno discusse in assemblea e commissione.
f) Conclusa questa analisi, sarà quindi utile, tratte le conclusioni del caso, (e premesso uno studio sulla organizzazione istituzionale della Repubblica dal 2001; di modo da correttamente interpretare quella sorta di ormai ri-inesistente divisione dei poteri) cercare la migliore delle interpretazioni della carta costituzionale.
E ricordare sempre che se oggi la situazione è quella per la quale è una parte politica contrapposta all’altra che non consente la controfirma, domani potrà accadere il contrario.
In altre parole la politica deve essere regolata dal diritto: in diritto non si deve piegare, bensì deve piegare il fatto alla regola.
Decisa una regola quella sarà comunque e sempre valida. Oggi come domani.
antonio contini
Caro antonio punkabbestia con la U non con la A.

MA non credi alla c.d. interpretazione aperta(Hart)?
E'evidente che si debba,alla luce della forma di Stato e di Governo,propendere per una delle diverse opzioni che il punto letterale consentirebbe.Altrimenti la Consulta non avrebbe potere creativo ma solo di int.autentica,ciò che è da tutti escluso.Cmq grazie per considerare i passi che meno ti sono piaciuti indegni di me
Your friend anche se sei lontanissimo
GABRIELE
voglio tirarmela un po'.la corte cost. ha dato ragione al sottoscritto adottando una motivazione identica a quella da me prospettata.a chi interessasse,c'è un articolo sul sito dell'associazione dei costituzionalisti italiani.
gabriele
Piuttosto, io direi che ti hanno proprio copiato:
non puoi chiedere una percerntuale alla SIAE in qualità di autore?
non sarebbe meglio kiedere un ris x equivalente,e kiedere di diventare giudice della Corte?
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
gabriele