L'esercito a Napoli
Il climax di violenze a Napoli è ascendente con progressione esponenziale. Nonostante gli appelli delle Istituzioni;dal Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri,al Ministro degli Interni. Nonostante l'indignazione della nazione. Le lotte intestine della camorra si esplicano nei meandri dei quartieri spagnoli, in piazza del Gesù, nei paesi dell'hinterland senza subire influenza alcuna dal mondo politico e culturale che si inquieta e interroga sul fenomeno criminoso partenopeo. Aldilà di tutto, si impongono al giurista valutazioni ontologicamente differenti dalle valutazioni (invero confuse, banali e demagogiche) espresse nella sede politica; valutazioni giusfilosofiche oltreché di diritto strettamente positivo. E che - io ritengo - hanno valore euristico più profondo e complesso di qualsiasi altra speculazione di altra scienza sul punto.
Inizierò riflettendo sulla scorta di quanto osservato da Giovanni Fiandaca, ordinario di diritto penale nell'Università degli Studi di Palermo, in una lectio magistralis tenuta presso la nostra Facoltà di Giurisprudenza. Fiandaca rilevava l'insufficienza del tradizionale approccio penalistico alle fattispecie di criminalità organizzata (associazioni a delinquere) e la necessità di deviare l'indagine puntando sulla interpretazione del reale anzitutto mediante gli strumenti categorici della teoria generale e della filosofia giuridica. E dunque, secondo Max Weber il Sovrano, da identificarsi (nonostante la nozione sia in chiaro declino) con lo Stato, è il Soggetto Pubblico che esercita il monopolio della violenza legittima su di un territorio. Il Sovrano, superiorem non recognoscens, assicura la civile convivenza dei consociati mediante la posizione di norme (primarie) cui si riconnettono sanzioni a carico dell'inottemperante (norme secondarie); ad avviso di Hans Kelsen (Lineamenti di dottrina pura del diritto, 1934) la norma che non sia assicurata da sanzione non costituisce diritto, così come l'ordinamento ineffettivo è carente del crisma della giuridicità (garantito dalla categoria giuridicizzante della grundnorm, norma "politica" che è paradigma di legittimità di tutte le altre norme che convergono piramidalmente verso quel vertice). Secondo Carl Schmitt, il rapporto essenziale individuante la categoria del politico è il binomio irriducibile amico/nemico; e non già nel senso personale di inimicus, bensì in quello pubblico di hostis. Allora, alla stregua di tali premesse, mi sembra incontestabile che si sia in presenza di un fenomeno giuridico peculiare, non schematizzabile come semplice fattispecie criminosa "dentro" l'ordinamento; si è qui a ragionare di un fenomeno estraneo all'ordinamento, non deviante rispetto ad esso, ma ad esso estraneo; non contraddicente singoli divieti penali da esso posti, ma piuttosto negante l'intera struttura costituzionale dello Stato. Giacché il sistema camorristico (sebbene orizzontalmente disposto anziché verticalmente com’è gerarchizzata la cupola mafiosa) è, come è ricostruibile secondo i concetti di Pigliaru e Santi Romano, un ordinamento. Un ordinamento come tessuto di norme assistite da sanzioni estremamente sistematico, razionale, congruo; ed anzi, persino più legittimato dello Stato Repubblicano del 1948, sulla base dell’opinione di Savigny e Novalis e – oserei affermare – di Paolo Grossi: un ordinamento, l’ordinamento camorristico, sorgente dall’autentico sentimento popolare, discendente da una tradizione che Isaia Sales colloca temporalmente a decorrere dal 1600. Un ordinamento la cui effettività è certamente superiore all’effettività dell’ordinamento statuale; i cui principi sono più compenenetrati con la realtà sociale; il cui valore simbolico ed evocativo sconfigge pesantemente i miti resistenziali nelle comunità in cui le due organizzazioni vengono a conflitto. E la circostanza del pluralismo dei clan e delle famiglie criminali camorristiche non deve indurre a reputare che non si sia in presenza d’un ordinamento: la costituzione camorristica nei tempi di pax mafiosa è un ordinamento confederale, nei tempi di lotta – anche sanguinosa – è un ordinamento pluralistico e frammentario, come quello comunale del 1300 o quello delle poleis greche dell’età periclea. E le provocazioni non finiscono qui; sosterrei che il rapporto tra Stato e Comunità Camorristica sia esattamente speculare al rapporto tra Comuni duecenteschi e Impero Fridericiano. Il punto sostanziale è che la camorra è una weltanschauung; ma anche un operativo e fattivo e produttivo mondo; che solo apparentemente è un cancro, un parassita dell’ordinamento statuale e dell’economia come da quest’ultimo concepita e regolamentata; è, più propriamente, un sistema alternativo, che vuole avere giurisdizione su un medesimo territorio e su una medesima comunità. In una prospettiva pienamente e generalmente ordinamentale. Orbene, se queste premesse – che ho l’ardire di ritenere difficilmente confutabili – sono veridiche, ne discende che lo Stato Repubblicano si trova in un momento storico analogo all’epoca risorgimentale; s’ha da riscattare queste terre, liberarle, e fatta l’Italia fare gl’italiani.
E ancora, quando due ordinamenti aventi connotazione giuspubblicistica (ovvero agenti iure imperii sulla base del riconoscimento della sovraordinazione da parte dei consociati che giustificano tale primauté) vengono in conflitto, allora c’è la guerra; si tratta di guerra. Come guerra era la guerra tra la Repubblica di Salò e lo Stato Italiano; come guerra c’è tra Palestinesi (pur essendo essi solo Nazione e non Stato) e Israele, o tra Ceceni e Russi. Il non avere la camorra l’afflato etico delle lotte di liberazione nazionale dei nostri tempi (e penso all’IRA) non significa che non si sia in presenza d’una latente guerra civile; il non avere la camorra la finalità di esprimere nella Comunità Internazionale un proprio Stato avente rilievo internazionalistico non equivale a dire che non ci sia scontro tra ordinamenti; giacché è questa una prospettiva e una questione essenzialmente fattuale. Ciò che rileva è l’aspirazione alla sovranità sul territorio; la carenza della ricerca del crisma formale da parte dei clan camorristici è irrilevante; e parimenti che essi si servano delle Istituzioni Repubblicane per i loro fini. Rilevante è che essi, e con loro un consistente numero di abitanti delle Regioni del Sud, ritengano l’ordinamento camorristico cogente e come l’unico titolare del monopolio della forza (come non citare i Quartieri napoletani completamente chiusi all’accesso delle Forze della Polizia di Stato?). Rilevante è che un numero ancor più consistente dei cittadini ritenga che si sia in una pluralità di ordinamenti esplicanti la medesima forza coattiva e fondati su principi giustificanti affatto diversi, ma parimenti coartanti: la camorra e lo Stato repubblicano, esigenti rispettivamente il pizzo e il tributo. Non mi attarderò a parlare delle tremende ricadute sociologiche di questo inquietante (e stranissimo!) fenomeno. Non mi attarderò a ricordare a tutti come molesta sia l’influenza dell’ordinamento sommerso (e della sua economia) su tutti i settori della società civile (serva di due padroni); e di come la mentalità camorristica sia nel cittadino meridionale ben più viva e implementata dell’atteggiamento “costituzionale” (è anche autocritica, da meridionale me lo posso permettere). Né mi attarderò (avendo anche già scritto a questi riguardi) sull’effetto scandaloso e deflagrante della riforma del Titolo V nella lotta alla criminalità organizzata. Non mi attarderò su questi punti eppure invito alla riflessione su di essi; ora invece cercherò di concludere il raisonnement juridique.
Affermando dunque l’esistenza di una guerra tra ordinamenti nel Sud Italia; e così conseguentemente l’insufficienza ontologica del diritto penale comune a disciplinare sul piano e generalpreventivo e specialpreventivo l’emergenza camorristica, che poi emergenza non è. E’ stratificata e consolidata realtà ordinamentale. Sulla scorta delle dette premesse, inevitabile è il ricorso alla legislazione speciale; all’invio di truppe militari a presidio del territorio; all’instaurazione, se del caso, di una dittatura commissaria; alla drastica riduzione delle garanzie processualpenalistiche; all’applicazione - secondo il disposto dell’articolo 27 comma quarto della Carta Costituzionale – della pena di morte. Esiti questi cui ritengo di poter pervenire senza alcuna deroga o alterazione o violazione del diritto costituzionale vigente, nel quale troppo spesso si dimentica, come non manca di rilevare la dottrina processualpenalistica (e mi riferisco ai professori Giuseppe Riccio e Giorgio Spangher), che la sicurezza del cittadino e l’ordine pubblico sono equiordinati ai diritti di libertà e alle garanzie di cui agli artt. 13 e ss. della Costituzione Repubblicana. Ordine pubblico e sicurezza sociale che hanno poi ricadute notevolissime sui diritti economici (artt. 41 e ss.) e politici del cittadino. A la guerre comme a la guerre.
GABRIELE TROMBETTA
Commenti
Me ne levo mille, e prometto un mio intervento, prossimo, a parziale e sentito sostegno delle tue, decise, affermazioni.
T'anticipo che mi trovi, come da titolo, animato da un medesimo afflato combattivo; ma come al solito attento a risvolti che del pratico godono il crisma.
Infine, Doctor, mi permetto di salutarti calorosamente, e, a proposito del buon (?) Giorgio Spangher, torno a studiare le garanzie della libertà.
Antonio C.
Come ulteriore rinvio,segno che la teoria del diritto penale del nemico e del c.d. caso-limite è di G.Jakobs, filosofo del diritto e giuspenalista tedesco; un giurista "maledetto" che ha però avuto il coraggio di mettere in campo una ciritica radicale dell'angelismo del moderno diritto penale in cui la specialprevenzione e la rieducazione (sogni degli anni '70)continuano a imperare in spregio dei quotidiani abusi che i "nemici" perpetrano in danno della societas. Impossibile non citare lo sconcio della gestione camorristica dei rifiuti in Campania, in cui accanto al clientelismo politico,all'obbrobbrio di 1 miliardo di euro sperperati (1/40 di finanziaria!),alle disfunzioni amministrative (ormai la P.A. qui è una macchina di produzione del consenso)si stagliano gli interessi miliardari delle organizzazioni criminali.
ragazzi so che è patetico...ma x favore...non frustratemi così...date segni di vita...ditemi che ne pensate....
quel che non uccide fortifica
"Tesi" interessante e ragionata, esposta fondandola su solide basi.
Apprezzo sempre i tuoi interventi, quest'ultimo lo condivido appieno anche nei contenuti.
grazie sampei!

:-)
meno male che ho un lettore
allora il suicidio è rimandato